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Il 14 marzo scorso è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale, n.61) un Decreto-legge che ha disposto con l'art. 13, comma 2, lettera a)) la modifica dell'art. 25, comma 6 del d.lgs. 36/2021, relativo al lavoratore sportivo.
All'articolo 25, comma 6, il settimo periodo e' sostituito dal seguente: «Le disposizioni del presente comma non si applicano al personale in servizio presso i Gruppi sportivi militari e i Gruppi sportivi dei corpi civili dello Stato quando espleta la propria attivita' sportiva istituzionale, e ad atleti, tecnici, direttori di gara e dirigenti sportivi, appartenenti alle Forze Armate e ai corpi armati e non dello Stato ai quali, indipendentemente dall'inquadramento, se riconosciuti di interesse nazionale od olimpico o paralimpico da parte del CONI, del CIP, delle Federazioni sportive nazionali e delle discipline sportive associate, anche paralimpiche, o sotto la loro egida, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 20 del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1995, n. 394 e degli articoli 24 e 57 del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1995, n. 395, nonche' all'articolo 6 della legge 10 agosto 2000, n. 246.»
Si riporta di seguito il comma 6 dell’art.25 alla luce delle ultime disposizioni:
"I lavoratori dipendenti delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, possono prestare in qualità di volontari la propria attività nell'ambito delle società e associazioni sportive dilettantistiche, delle Federazioni Sportive Nazionali, delle Discipline Sportive Associate, delle associazioni benemerite e degli Enti di Promozione Sportiva, anche paralimpici, e direttamente dalle proprie affiliate se così previsto dai rispettivi organismi affilianti, del CONI, del CIP e della società Sport e salute S.p.a., fuori dall'orario di lavoro, fatti salvi gli obblighi di servizio, previa comunicazione all'amministrazione di appartenenza. In tali casi a essi si applica il regime previsto per le prestazioni sportive dei volontari di cui all'articolo 29, comma 2. Qualora l'attività dei soggetti di cui al presente comma rientri nell'ambito del lavoro sportivo ai sensi del presente decreto e preveda il versamento di un corrispettivo inferiore o pari all'importo complessivo di euro 5.000 annui, la stessa può essere svolta effettuando solamente una comunicazione preventiva all’amministrazione di appartenenza, senza obbligo di autorizzazione preventiva.Qualora, invece, l'attività dei soggetti di cui al presente comma rientri nell'ambito del lavoro sportivo ai sensi del presente decreto e preveda il versamento di un corrispettivo superiore all'importo complessivo di euro 5.000 annui, la stessa può essere svolta solo previa autorizzazione dell'amministrazione di appartenenza che la rilascia o la rigetta entro trenta giorni dalla ricezione della richiesta, sulla base di parametri definiti con decreto del Ministro per la pubblica amministrazione, di concerto con l'Autorità politica delegata in materia di sport, sentiti il Ministro della difesa, il Ministro dell'interno, il Ministro dell'istruzione e del merito e il Ministro dell'università e delle ricerca. Se, decorso il termine di cui al terzo periodo, non interviene il rilascio dell'autorizzazione o il rigetto dell'istanza, l'autorizzazione è da ritenersi in ogni caso accordata. In tal caso si applica il regime previsto per le prestazioni sportive di cui all'articolo 35, commi 2, 8-bis e 8-ter e all'articolo 36, comma 6. I soggetti di cui al presente comma, che prestano la loro attività in qualità di volontari o di lavoratori sportivi, possono inoltre ricevere i premi erogati dal CONI, dal CIP e dagli altri soggetti ai quali forniscono proprie prestazioni sportive, ai sensi dell'articolo 36, comma 6-quater.
Le disposizioni del presente comma non si applicano al personale in servizio presso i Gruppi sportivi militari e i Gruppi sportivi dei corpi civili dello Stato quando espleta la propria attività sportiva istituzionale, e ad atleti, tecnici, direttori di gara e dirigenti sportivi, appartenenti alle Forze Armate e ai corpi armati e non dello Stato ai quali, indipendentemente dall'inquadramento, se riconosciuti di interesse nazionale od olimpico o paralimpico da parte del CONI, del CIP, delle Federazioni sportive nazionali e delle discipline sportive associate, anche paralimpiche, o sotto la loro egida, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 20 del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1995, n. 394 e degli articoli 24 e 57 del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1995, n. 395, nonché all'articolo 6 della legge 10 agosto 2000, n. 246. "
Per consultare il testo completo del decreto-legge, visita il seguente link:
🔗 Gazzetta Ufficiale n. 61 del 14 marzo 2025